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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
DIVISIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
Servizio Ricerca Scientifica
Settore
Assegni di ricerca
Tit. III.11
Decreto Dirigenziale n. 8001 del 16.11.2007
Oggetto: Procedura di valutazione comparativa pubblica (per
titoli e colloquio) per il conferimento di n. 160 assegni di ricerca della
durata di n. 24 mesi nell’ambito dell’Azione A “contenimento del brain drain” di cui alla
convenzione Università di Torino – Regione Piemonte.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista
Vista la legge 23.12.1999 n. 488, ed in particolare
l’art. 20;
Vista la legge 12.10.1993, n. 413 sull’obiezione di
coscienza alla sperimentazione animale;
Visto il D.M. 11.02.1998 inerente la
determinazione dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca;
Visto il D.R. 57/OC del
28.01.2002 con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento per il
conferimento di Assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della Legge 27.12.1997 n. 449";
Visto l’accordo tra Regione Piemonte, Università degli
Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale e
Università di Scienze Gastronomiche per il potenziamento del sistema della
ricerca e dell’alta formazione e in particolare l’art. 6 (Azione A –
Contenimento del brain drain)
Vista la deliberazione del Senato Accademico in data
24.09.2007 con la quale si è dato mandato alla
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali di predisporre un bando per
tematiche generali e con indicazione di un numero massimo di posti ricopribili,
per l’attivazione di 160 assegni di ricerca confinanziati
nell’ambito dell’azione A dell’accordo sopra citato;
Considerato che, con la medesima deliberazione, si è
stabilito che la quota di cofinanziamento a carico
dei Centri di gestione Autonoma sia pari al 20% dell’intero importo
dell’assegno per le Macro aree delle Scienze Naturali e Mediche e del 10% per
la macroarea delle Scienze Umane;
Vista la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione del 25.9.2007 con la quale si è
stabilito che l’onere a carico del bilancio di Ateneo sia determinato in sede
di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2008;
Visto lo Statuto di Ateneo;
Visto
il Regolamento di ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
D E C R E T A
ART. 1 - NUMERO
ASSEGNI
E' indetta una procedura di valutazione
comparativa pubblica (per titoli e colloquio) per il conferimento di n. 160
assegni di ricerca della durata di n. 24 mesi, per esigenze di ricerca nelle
aree:
AREA 1 – SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE
AREA 2 – SCIENZE FISICHE
AREA 3 – SCIENZE CHIMICHE
AREA 4 - SCIENZE AGRARIE
AREA 5 - SCIENZE DELLA TERRA
AREA 6 - SCIENZE BIOLOGICHE
AREA 7 - SCIENZE MEDICHE
SPERIMENTALI
AREA 8 - SCIENZE
DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO ARTISTICHE
AREA 9 - SCIENZE STORICHE E
FILOSOFICHE
AREA 10 - SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE
AREA 11 - SCIENZE GIURIDICHE
AREA 12 - SCIENZE ECONOMICHE E
STATISTICHE
AREA 13 - SCIENZE POLITICHE
E SOCIOLOGICHE
AREA 14 - SCIENZE FARMACEUTICHE
AREA 15 - SCIENZE VETERINARIE
AREA 16 – SCIENZE MEDICHE CLINICHE
Per ciascuna area sono indicati
i temi delle ricerche che potranno essere svolte dai candidati (Allegato 1)
Le sedi presso le quali gli assegnisti
svolgeranno la propria attività di collaborazione sono i Dipartimenti o Centri
di Ricerca regolarmente costituiti dell’Università di Torino.
ART. 2 - REQUISITI
Per
l'ammissione alla procedura di valutazione comparativa di cui al precedente
art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)
Dottore di
Ricerca (o titolo straniero equivalente);
b)
Età non
superiore a 33 anni;
Oppure:
a) Specializzazione in ambito medico clinico (o titolo
straniero equivalente) o titolo di Dottore di Ricerca in area medica (o titolo
straniero equivalente);
b) Età non superiore a 35 anni;
c)
Possesso di curriculum scientifico-professionale
idoneo per lo svolgimento dell’attività di ricerca;
d)
Conoscenza di
una lingua straniera dell’Unione Europea
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
Sono ammessi alla selezione sia i cittadini italiani
sia quelli stranieri, in possesso dei requisiti prescritti. I cittadini stranieri
dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana adeguata al programma di ricerca da svolgere.
Tutti
i candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia già stato dichiarato equipollente al titolo corrispondente
a quello italiano, dovranno, ai soli fini dell’ammissione alla procedura di
valutazione comparativa oggetto del presente bando, produrre la dichiarazione
di equipollenza rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
In
mancanza di tale dichiarazione, l’equipollenza del titolo accademico straniero
a quello italiano è effettuata dalla Commissione Giudicatrice. A tal fine i
candidati, entro il termine del 15
gennaio 2008 dovranno far pervenire all’Università di Torino -
Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali – Via Bogino,
9 – 10124 Torino tutta la documentazione necessaria al fine di consentire alla
commissione giudicatrice di stabilire o meno l’equipollenza.
La documentazione dovrà essere presentata in originale o copia autenticata,
tradotta, legalizzata e accompagnata dalla dichiarazione di valore della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero competente per territorio
La valutazione dell'idoneità del curriculum del candidato, l’equipollenza del titolo di studio ai
fini dell'ammissione alla selezione e la conoscenza della lingua italiana per i
candidati stranieri saranno effettuati dalla commissione giudicatrice;
Non possono essere titolari di assegni i dipendenti
con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato presso le
Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8
del D.P.C.M. 30.12.1993 n. 593 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'ENEA e l'ASI.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere
presentate ESCLUSIVAMENTE utilizzando la
procedura on line presente sul sito:
https://loginmiur.cineca.it/
L’iscrizione on line deve essere
completata entro le ore 12,00 del 15 gennaio 2008
Nella
domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il domicilio eletto ai fini della selezione;
4) la residenza;
5) la cittadinanza posseduta;
6)
di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali
riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente a loro carico;
7) di essere in possesso del titolo di dottore di
ricerca (o titolo straniero equivalente) o del titolo di specializzazione in
ambito medico-clinico; la mancanza di tali requisiti è causa di esclusione
dalla procedura di valutazione comparativa
8) la lingua straniera la cui conoscenza potrà essere
verificata nel corso del colloquio
9)
L’indicazione dell’area scientifico disciplinare per
la quale si vuole concorrere: all’interno della stessa area è possibile la
scelta di tre progetti di ricerca con l’indicazione dell’ordine di priorità;
10)
L’eventuale obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Il
candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, il curriculum
professionale il quale dovrà contenere l’indicazione di tutti i documenti,
titoli e pubblicazioni che il candidato ritenga
opportuno indicare nel proprio interesse, agli effetti della valutazione da
parte della commissione giudicatrice. Tale file potrà altresì contenere copie
e/o estratti delle pubblicazioni
L'Amministrazione non assume responsabilità per il
caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
I candidati riconosciuti portatori
di handicap ai sensi della L. 104/92 dovranno fare
esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla selezione, in
relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio
necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
del colloquio.
ART. 4 -
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva:
il Dirigente può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato,
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti.
ART. 5 -
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La
valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione per ciascuna delle
16 aree previste dall’art. 1. I componenti delle commissioni sono designati
all’interno delle Commissioni di Area nominate dal Senato Accademico con
deliberazione del 27.11.2006 e sono composte da almeno
3 membri effettivi e tre supplenti.
Le
commissioni sono nominate con Decreto Dirigenziale su
proposta del Rappresentante di Area.
Le
funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti.
ART. 6 -
OPERAZIONI DI SELEZIONE
La selezione è per titoli e colloquio.
La
commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dell’esito
del colloquio formerà una graduatoria di merito degli idonei per ciascuna area
scientifico disciplinare.
La
valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte
dai candidati e dal curriculum professionale. La commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli, terrà
conto esclusivamente delle pubblicazioni e dei titoli specifici inerenti l'attività di ricerca da svolgere ed in grado di evidenziare
il livello di qualificazione scientifico e professionale conseguito dai
candidati.
Il
colloquio verterà su argomenti connessi al progetto di ricerca scelto dal
candidato e sarà inteso ad accertare l’attitudine alla ricerca e la capacità
professionale richiesta per l’espletamento delle funzioni a
cui si riferisce la selezione. Durante il colloquio potrà altresì essere
verificata la conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato.
Per
la formulazione della graduatoria finale
Il
calendario e le sedi di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito
internet:
http://www.cisi.unito.it/ricerca/
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
ART. 7 -
GRADUATORIE
Al
termine delle operazioni di cui all'art. 6, ciascuna
Commissione d’Area redige una circostanziata relazione contenente i
giudizi assegnati a ciascun candidato e formerà la graduatoria finale.
A
parità di merito, precede in graduatoria il candidato più giovane di età.
Gli atti relativi alla procedura di valutazione
comparativa, ivi compresa la graduatoria, sono approvati con Decreto
Dirigenziale.
Le graduatorie sono rese pubbliche mediante la
pubblicazione sul sito internet:
http://www.cisi.unito.it/ricerca/
ART. 8 -
DOCUMENTI DI RITO
I candidati utilmente collocati in graduatoria
riceveranno apposita comunicazione con l'indicazione della data in cui dovranno
presentarsi per la sottoscrizione del contratto e per l'inizio dell'attività di
collaborazione.
I vincitori della selezione dovranno presentare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna
situazione di incompatibilità, come da successivo art. 9;
L'inizio dell'attività di collaborazione è
condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti.
I vincitori saranno sottoposti ai controlli sanitari
previsti dalle disposizioni vigenti.
L'Amministrazione universitaria si riserva di
effettuare tutti gli accertamenti finali con riferimento a quanto autocertificato o dichiarato dai candidati nel proprio curriculum.
ART. 9 - STIPULA
DEL CONTRATTO
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante la
stipula di contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato e non dànno
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
I vincitori della selezione saranno invitati, a mezzo
raccomandata a.r., a
sottoscrivere il contratto, in via provvisoria, sotto riserva di accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per il conferimento dell'assegno.
Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro
che, entro il termine fissato, non dichiarino di
accettarlo o che non sottoscrivano il contratto o, infine, che non inizino
l'attività di ricerca, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento di cui in
premessa.
I doveri degli assegnisti
sono quelli stabiliti dal Regolamento di Ateneo emanato con D.R.
n. 57/OC del 28/1/2002. In particolare, gli assegnisti
sono utilizzati nell'attività di ricerca relativa al programma per cui è stata bandita la presente selezione. I compiti
attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad
attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
L'importo dell'assegno di ricerca è determinato in €
19.020,00 annui lordi, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione.
L'assegno è erogato in rate mensili. Agli assegni di ricerca si applicano, in
materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984 n. 476
e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale,
quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8.8.1995 n. 335 e
successive modificazioni e integrazioni. L'Università provvede alle coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile verso
terzi a favore degli assegnisti nell'ambito
dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi
è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.
L'Università si riserva la facoltà di modificare, di
prorogare, sospendere il presente avviso, in relazione a nuove disposizioni di
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
I contratti di cui trattasi vengono
risolti automaticamente nei seguenti casi:
- ingiustificato mancato inizio o ritardo
dell'attività
- ingiustificata sospensione dell'attività per un
periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca
-
grave violazione del regime delle incompatibilità stabilite ai
commi seguenti
- giudizio negativo espresso dal Consiglio della
struttura di afferenza.
Gli assegni non possono essere cumulati con borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di ricerca degli assegnisti.
I beneficiari non possono cumulare l’assegno di
ricerca con proventi derivanti da rapporti di lavoro svolti in modo
continuativo.
Per quanto riguarda lo svolgimento di attività
professionale si applicano le stesse norme in vigore per gli iscritti ai corsi
di dottorato di ricerca.
Gli assegnisti che intendono
svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante
prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o
cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono
espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della
struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso,
l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
L'assegnista in servizio
presso pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni per
il periodo di durata dell'assegno, se previsto dai rispettivi ordinamenti.
ART. 10 -
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Università - Divisione Ricerca e Relazioni Internazionali, per le
finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche presso una banca
dati automatizzata pure successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato
Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Rettore dell'Università, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore
Amministrativo dell'Università.
Gli assegnisti sono tenuti a
presentare annualmente al Direttore o Presidente della struttura nella quale
operano, una particolareggiata relazione sull’attività di ricerca svolta,
corredata dal parere del responsabile scientifico. Ai sensi dell’art. 5 della
Legge 19-10-1999 n. 370 alla scadenza del termine di
durata dell’assegno un’apposita Commissione formulerà un giudizio sull’attività
di ricerca svolta.
ART. 12 – NORME FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa
riferimento al Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di
ricerca ed alla normativa vigente.
IL DIRIGENTE
Claudio BORIO